Unione Italiana Ciechi ONLUS
Sezione Provinciale di
Taranto

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VADEMECUM SULLA CECITA' CIVILE.

VADEMECUM SULLA CECITA' CIVILE

a cura di: Stefano Russo


INDICE

Capitolo I: Cecità, ipovisione e concorso con altri handicap
Capitolo II: La domanda
Capitolo III: Le prestazioni
Capitolo IV: La Legge 104/1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Capitolo V: Il lavoro
Capitolo VI: Le comunicazioni dell'INPS
Capitolo VII: Verifiche e revisioni

Prefazione

     Solo poche righe per cercare di fare il punto della situazione sui principali problemi che affliggono, nella vita di tutti i giorni, gli ipovedenti ed i non vedenti. Naturalmente questo breve scritto non ha la presunzione di essere esaustivo, né quella del rigore scientifico, che, detto con oggettiva franchezza, non si addice all'autore.
Si tratta quindi solo di alcuni brevi flash sul mondo del lavoro, delle pensioni, dei diritti accessori, che verranno trattati da un uomo comune, che per mestiere fa l'avvocato e che è stato scelto da tanti amici non vedenti ed ipovedenti come compagno del loro viaggio alla ricerca di un po' di giustizia.
Trattando queste problematiche da uomo comune, la linea scelta per questo breve scritto sarà quella di fornire solo un semplice e sporadico accenno alla normativa di riferimento.
Per questo motivo, chiunque dovesse riconoscersi nelle circostanze che verranno di seguito descritte, potrà approfondire le tematiche di suo interesse rivolgendosi alla propria Sezione Provinciale UIC Onlus, che saprà fornire ogni delucidazione in merito.
Inoltre, un esame più profondo della normativa determinerebbe la necessità di valutazioni tecniche che renderebbero incomprensibile ai più lo scritto, laddove l'intento perseguito è proprio quello di raccontare il diritto in modo lineare e discorsivo, anche con esempi pratici.
Esattamente come ne parlerebbero due amici al bar, davanti ad un caffè.
Nella speranza di contribuire così, anche in minima parte, alla conoscenza, alla diffusione ed alla tutela dei Vostri diritti, Vi saluto cordialmente e Vi auguro buona lettura.

CAPITOLO I
Cecità, ipovisione e concorso con altri handicap.


Uno dei primi problemi che sento la necessità di affrontare è quello della tipologia di handicap da cui può essere afflitta una persona, in relazione ai diritti soprattutto economici che ne possono derivare. Infatti è oltremodo frequente che un individuo sia affetto da più patologie, e non riesca ad orientarsi su come procedere per tutelare al meglio i propri diritti.
Iniziamo questa breve disamina dal problema principe, che ha ispirato l'intero lavoro: la cecità. Da molto tempo ormai non esiste più la categoria dei cosiddetti ciechi decimisti, ovverosia di coloro i quali hanno un residuo visivo pari a non più di 1/10 per l'occhio migliore.
Tuttavia alcuni decimisti percepiscono ugualmente una prestazione assistenziale.
Ciò accade perchè a quei decimisti già riconosciuti tali al tempo in cui esisteva una apposita prestazione, che percepivano regolarmente, è stato garantito il diritto di continuare a percepirla. In ogni caso, come si vedrà in appresso, anche gli attuali decimisti, a determinate condizioni, possono ancora rivendicare qualche diritto anche importante.
Oggi, la Legge 138/2001 definisce lo status di ciechi totali e quello di ciechi parziali.
Per l'Art. 2 si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Per l'Art. 3 si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Un primo aspetto da valutare con attenzione è il seguente. La Legge 138/2001 non prevede che il deficit di acuità visiva debba coesistere con quello campimetrico. Tali deficit andranno considerati autonomamente l'uno rispetto all'altro, ed entrambi possono garantire l'accesso alle relative prestazioni, di cui si parlerà più innanzi.
La conseguenza, di fondamentale importanza, è che una persona, astrattamente, può anche avere un visus di 10/10; se tuttavia il cosiddetto “residuo perimetrico binoculare”, ossia il campo visivo residuo, è inferiore al 10% di quello naturale, sarà da considerarsi cieco parziale; se è inferiore al 3%, sarà considerato cieco assoluto anche se, nei punti in cui l'occhio ancora vede, l'acuità visiva dovesse essere pari a 10/10! Un primo suggerimento, quindi, è che chiunque abbia in animo di presentare domanda di riconoscimento della propria cecità civile, esegua preliminarmente anche un esame del campo visivo, da recare con sé alla visita collegiale.
La Legge 138/2001, però, a ben vedere permette di fare anche un'altra considerazione.
Immaginiamo due amici, uno affetto da cecità parziale e l'altro ipovedente grave decimista.
Il primo avrà diritto alle prestazioni per cecità parziale mentre il secondo, come è notorio, non avrà diritto a nulla. Se però ricordiamo quanto sopra scritto sull'importanza del campo visivo, comprendiamo bene che i due amici hanno una preziosa opportunità.
Un esame del campo visivo potrebbe rivelare, per esempio, che il primo (già cieco parziale) ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%, mentre il secondo lo ha inferiore al 10%. In questo caso, potranno accedere il primo all'indennità di accompagnamento, ed il secondo alle prestazioni di cecità parziale.
Un altro suggerimento importantissimo per ciechi parziali e per decimisti, quindi, è di recarsi quanto prima dal proprio oculista di fiducia per eseguire un esame del campo visivo: potrebbero ricevere una bella sorpresa!
Per illustrare ulteriormente quanto reale sia questa possibilità, basti pensare, ad esempio, che patologie che abitualmente conferiscono una visione un po' a macchia di leopardo, come per esempio le varie maculopatie, sono le più idonee a garantire il successo. In tutti questi casi, occorre immediatamente presentare domanda di aggravamento (per chi è già cieco parziale) o di accertamento (per chi è decimista) della propria cecità. Ma non è tutto: per quei decimisti che comunque hanno un campo visivo residuo superiore al 10%, e che quindi in nessun caso possono accedere alle prestazioni di cecità, esiste ancora una possibilità.
Ogni handicap fisico, infatti, trova adeguata valutazione in termini percentuali. Per esempio, chi ha un visus residuo compreso tra 1/10 ed 1/19 (dato che da 1/20 in poi viene considerato cieco parziale), può tranquillamente essere considerato invalido al'85% e più, per cui in questo caso potrà inoltrare una normalissima domanda di invalidità civile, con le modalità che verranno in appresso descritte.
Quindi, seppure dovrà rinunciare alle prestazioni per cecità, ciò non di meno potrà percepire quelle di invalidità. Un'ultima considerazione attiene al concorso di più patologie nella stessa persona.
Immaginiamo che un cieco parziale, o perchè no anche un decimista, sia anche affetto da altre infermità non oculistiche e di una certa importanza.
Ebbene, la cecità parziale o anche la grave ipovisione, insieme a quelle altre patologie, potranno dargli diritto di percepire l'indennità di accompagnamento generica e non solo: ove le altre patologie non oculistiche abbiano un tale rilievo da farlo considerare anche invalido civile, a determinate condizioni reddituali e occupazionali potrà percepire anche la pensione di invalidità.
Se cieco parziale, potrà percepire contemporaneamente la pensione di cecità di 2a categoria, l'indennità speciale e l'indennità di accompagnamento generica.
Ma non è ancora tutto.
La Legge 429/91 stabilisce anche che, ove un soggetto sia affetto da più patologie che, singolarmente considerate, garantiscono il diritto all'indennità di accompagnamento, questo soggetto avrà diritto di percepire una indennità di accompagnamento cumulativa. In altri termini, se una persone è cieca totale e, in più, abbia altri problemi che, autonomamente considerati rispetto alla cecità, le danno diritto di percepire l'indennità di accompagnamento, ebbene questa persona percepirà tanto l'accompagnamento per cecità quanto l'accompagnamento generico.

CAPITOLO II
La domanda.


Dal 1° gennaio 2010 le domande di accertamento della cecità civile vanno inoltrate in via telematica. Esiste un elenco dei cosiddetti “medici certificatori”, abilitati all'invio delle certificazioni mediche preliminari all'inoltro della domanda vera e propria.
Il cittadino può verificare personalmente sul sito web dell'INPS, all'indirizzo http://www.inps.it/servizi/InvCiv2010/Pages/MedicoCertificatore.aspx, se il suo medico di fiducia è iscritto nell'apposito elenco; ove non disponga di connessione ad Internet, dovrà direttamente chiederlo al medico. In caso affermativo provvederà il medesimo medico ad inviare (all'INPS) il certificato attestante le condizioni visive del paziente; quindi stamperà una copia dello stesso certificato e dell'attestazione di avvenuto invio, la firmerà e la consegnerà al paziente perchè la consegni in occasione della visita da parte della competente Commissione.
Dopo aver ricevuto il certificato dal proprio medico, il paziente lo porterà alla propria sede Provinciale U.I.C. Onlus, che provvederà all'invio della domanda vera e propria entro trenta giorni dall'invio del certificato medico telematico.
Se l'oculista di fiducia non è accreditato all'invio delle certificazioni, potrà stilare un certificato cartaceo, grazia al quale un qualunque altro medico certificatore, primo tra tutti il medico di famiglia, potrà inviare il certificato telematico, trascrivendoci il contenuto del certificato specialistico cartaceo.
Si noti bene che del certificato va conservata una copia. Dopo l'invio della domanda, inizia la lunga attesa.
Ma il cittadino non è solo durante questo periodo. Il DPR 698/1994 stabilisce che l'intero iter amministrativo debba concludersi entro e non oltre 9 mesi dalla presentazione della domanda.
Decorsi tre mesi dall'inoltro della domanda (non del certificato, ma della domanda vera e propria), in caso di omessa convocazione a visita l'interessato potrà inoltrare una apposita intimazione all'Assessorato alla Sanità della Regione.
Potranno quindi verificarsi più situazioni:

Omessa convocazione a visita.

In questo caso, decorsi sei mesi dall'invio dell'intimazione all'Assessorato alla Sanità regionalmente competente, l'interessato potrà inoltrare ricorso, tramite il suo legale di fiducia, dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente.

Convocazione senza invio del verbale.
Se giunge al domicilio dell'interessato la convocazione a visita, la prima fondamentale raccomandazione è quella di fotocopiare la lettera di convocazione, e custodire gelosamente la fotocopia, dato che la Commissione preleverà l'originale della lettera, nel giorno della presentazione a visita. Quindi, se il verbale non perviene al domicilio dell'interessato antro 9 mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato potrà inoltrare ricorso, tramite il suo legale di fiducia, dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente.
In questo caso tornerà utile la fotocopia della lettera di convocazione a visita. Infatti tale lettera andrà allegata agli atti del Giudizio, per dimostrare l'avvenuta convocazione.

Convocazione con invio del verbale di rigetto della domanda.
In questo caso l'interessato potrà inoltrare ricorso, tramite il suo legale di fiducia, dinanzi alla sezione Lavoro del Tribunale territorialmente competente, entro e non oltre 6 mesi dal ricevimento del verbale. Per dimostrare di aver rispettato tale termine è indispensabile esibire al Giudice, oltre al verbale, anche la lettera di accompagnamento dello stesso e la busta di invio, recante il timbro datario dell'Ente Poste.

Convocazione con invio del verbale di accoglimento della domanda.
In questo caso si dovrà immediatamente compilare il Modello AP 70, ossia una autocertificazione in cui l'interessato dichiara all'INPS i propri redditi e gli comunica le modalità di pagamento delle prestazioni a lui spettanti.
Anche questo modulo, indispensabile per la conclusione dell'iter amministrativo, può essere effettuata tramite Patronato o presso la Sezione Provinciale UIC Onlus.
Naturalmente anche in questo caso potrebbe capitare che l'INPS non ottemperi al proprio obbligo di pagamento; in questa ipotesi la via preferibile è quella di contattare il proprio legale di fiducia per l'inoltro di un procedimento monitorio nei confronti dell'INPS. La procedura dura alcuni mesi, ma conferisce almeno all'interessato la certezza di poter conseguire il pagamento in un certo termine, senza essere costretto ad attendere il “risveglio” da parte dell'INPS.

CAPITOLO III
Le prestazioni.


L'argomento delle prestazioni spettanti al Cieco Civile è solo apparentemente semplice, in quanto in realtà deriva da una normativa complessa e di difficile interpretazione.
Infatti non sempre la legge è chiara ed indiscutibile; molto spesso indica prescrizioni che appaiono in contrasto tra loro e determinano una forte incertezza anche nella Giurisprudenza, ove col termine “Giurisprudenza” si intende la posizione che la Magistratura, nelle sue Sentenze, assume sull'interpretazione ed applicazione delle leggi.
Iniziamo da una analisi di base delle prestazioni spettanti al cieco civile.
Una volta conseguito l'accertamento, a seconda che il richiedente sia considerato cieco parziale o totale, gli verrà riconosciuto il diritto di percepire la pensione di cecità di 2a categoria e l'indennità speciale, oppure la pensione di cecità di 1a categoria e l'indennità di accompagnamento. Si badi bene che mentre il cieco parziale ha diritto di percepire la pensione anche se minorenne, il cieco assoluto è privo di tale possibilità, potendo percepire la sola indennità di accompagnamento. In proposito va però osservato che l'indennità di accompagnamento, a differenza di quella generica, gli spetterà anche se vive stabilmente e gratuitamente in strutture pubbliche (pensionati, ospizi e comunità).
Le indennità (sia speciale che di accompagnamento) sono del tutto esenti da limiti reddituali e spettano quindi a chiunque. Le pensioni, invece (sia di 1a che di 2a categoria) sono di regola condizionate al mancato superamento di determinati limiti reddituali, che per l'anno 2011 ammontano ad € 15.305,79 annui. Si badi bene, però, che la legge 663/1979 dispone che i redditi utili per verificare il diritto alla pensione debbano essere quelli “calcolati agli effetti dell'IRPEF”.
Questa frase, sinora non molto meditata da parte della Giurisprudenza, a mio parere si riferisce al cosiddetto “reddito imponibile”, ossia al reddito che residua dopo le detrazioni consentite dalla legge. In molte occasioni capita che il proprio reddito lordo sia superiore al limite, ma divenga inferiore a quel limite, dopo aver effettuato le detrazioni di legge. In questo modo si riuscirà a percepire anche la pensione. Sarà quindi cura dell'interessato contattare un CAF per conoscere tutte le detraibilità dal reddito e farle valere nella propria dichiarazione dei redditi, al fine di spuntare un imponibile più basso e garantirsi il diritto di percepire la pensione.
Un ultimo aspetto da considerare quanto al diritto a pensione è che, a ben vedere, la normativa vigente in materia sembrerebbe, al contrario di quanto si crede, garantire al cieco civile il diritto di percepire la pensione, pur superando i limiti di reddito, a determinate condizioni.
Infatti dall'art. 68 della L.1969/153 risulta che i limiti reddituali per la fruizione di prestazioni pensionistiche non si applichino ai non vedenti, che pertanto avrebbero diritto, indipendentemente dal reddito, di percepire la relativa pensione. La Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha però limitato il diritto, dichiarando in più occasioni che ciò vale solo per i non vedenti che in origine percepivano anche la pensione e che poi l'hanno persa perchè, iniziando a lavorare, hanno superato i limiti di reddito per poterne beneficiare. A tutti loro, interpretando i più accreditati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, andrebbe nuovamente riconosciuto il diritto di percepire la pensione.
Naturalmente andrà seguito un particolare iter amministrativo e quindi giudiziario per tentare di conseguire l'importante e controverso risultato del godimento della pensione pur superando i limiti reddituali.
Sempre in tema di prestazioni, non va sottaciuta un'ulteriore possibilità, attualmente al vaglio della Magistratura. L'art. 1 della L.429/91 stabilisce che l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti vada corrisposta in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento disciplinata dall'articolo 3, c. 2, lett. A, della L. 1986/656. Tale norma indica l'analogo importo spettante ai ciechi assoluti di guerra. Si badi bene che non riguarda in alcun modo la cosiddetta indennità sostitutiva degli accompagnatori militari, che spetta esclusivamente ai ciechi di guerra.
Riguarda una figura analoga all'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi civili, ma è di gran lunga superiore, dal punto di vista economico.
A mio parere non si è ancora manifestata quell'uguaglianza di trattamento tra ciechi civili e ciechi di guerra sinora solo promessa dalla L.429/91.
Nel momento di redazione del presente scritto, ancora la Suprema Corte di Cassazione non si è pronunciata su quest'altra frontiera del Diritto dei non vedenti.
Ciò non di meno, evidentemente, è primario interesse di ogni cieco civile assoluto seguire l'evoluzione della materia dell'equiparazione tra cieco civile e cieco di guerra, date le evidenti conseguenze sulle sue capacità economiche.

CAPITOLO IV
La Legge 104/1992:


Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
E' una normativa spesso sottovalutata, ma che in realtà contiene alcuni aspetti di particolare interesse. Secondo tale Legge (art. 3) è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3).
L'art. 8 indica alcune delle prerogative di colui a cui venga riconosciuto anche solo il semplice comma 1, che consistono in:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa.
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
Naturalmente non si intende prospettare qui un freddo riepilogo della L.104/1992, ma l'elencazione di cui sopra è comunque necessaria al fine di rappresentare la gamma degli interventi pubblici di sostegno a cui l'interessato può accedere.
La connotazione della gravità viene riconosciuta in una situazione analoga a quella che determina il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento: la necessità di assistenza continua.
I vantaggi del riconoscimento del comma 3 dell'art. 3 della L.104/92 sono abbastanza noti, attenendo principalmente alla possibilità di fruire di riposi retribuiti per l'interessato e per chi lo assiste.
I permessi sono i seguenti:
- alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti, spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore;
- al coniuge, parenti o affini (che sono i parenti del coniuge) entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore.
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave (33, comma 3, della legge 104/92 come modificato dall’art.24 della legge 183/2010).
Due precisazioni importanti:
Intanto il riconoscimento del diritto va effettuato esattamente come accade per una normale domanda di accertamento della cecità o genericamente dell'invalidità. La procedura inizia con l'invio della certificazione medica telematica all'INPS, ed è seguita dall'invio, sempre in forma telematica, della domanda vera e propria. E' sempre opportuno, per risparmiare tempo, che ogni nuova domanda di accertamento cecità contenga direttamente la domanda di accertamento della propria condizione di soggetto assistibile dalla Legge 104/1992.
La seconda precisazione è di ordine pratico.
Spesso accade che i datori di lavoro privati di maggiori dimensioni e le Pubbliche Amministrazioni concedano i permessi anche in pendenza del giudizio da parte della competente Commissione ASL.
Orbene, è sempre opportuno sfruttare il meno possibile questa opportunità, da momento che se i permessi vengono concessi “in anticipo” e poi la Commissione dovesse emettere parere negativo, il denaro percepito andrà inevitabilmente restituito.

CAPITOLO V
Il lavoro.


Il lavoro costituisce un altro funto focale di massima importanza. Un primo aspetto di cui occorre occuparsi attiene alla tipologia di lavoro.
Notoriamente i non vedenti si dedicano particolarmente ad attività come quella del massofisioterapista (disciplinata dalla L.403/1971), del terapista della riabilitazione (disciplinata dalla L.29/1994) e del centralinista (disciplinata dalla L.113/1985).
E' bene rimarcare che il non vedente o ipovedente non è obbligatoriamente tenuto a ridurre alle due suddette attività la propria esperienza lavorativa, perchè qualunque talento a particolare abilità possono essere messe a frutto.
Ogni altra forma di obbligatorietà nell'assunzione del non vedente o ipovedente che non intenda svolgere le professioni di massofisioterapista, terapista della riabilitazione e centralinista troverà comunque tutela nelle disposizioni di cui alla L.68/1999.
Tuttavia sarà opportuno prestare la dovuta attenzione al momento dell'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie. Infatti le competenti commissioni hanno l'abitudine di incasellare automaticamente il portatore di handicap nella categoria più apparentemente congeniale alla sua differente abilità.
In questo caso il cittadino potrebbe trovarsi dinanzi alla difficoltà consistente nella mancanza di un diploma di abilitazione professionale (come quello di centralinista, massofisioterapista e terapista della riabilitazione). Tale circostanza non deve costituire un problema. Il non vedente conserva pieno diritto alla sua iscrizione nell'elenco delle assunzioni obbligatorie generiche, anche se, naturalmente, in attività compatibili con il suo handicap. Le leggi di tutela del lavoratore non vedente comportano tutta una serie di agevolazioni, la più importante delle quali è senza dubbio costituita dall'accredito di contribuzioni figurative. In altri termini il lavoratore risulterà aver lavorato per molto più tempo di quello effettivo, potendo così spuntare un'età anagrafica ben più giovane rispetto agli altri lavoratori, al momento del pensionamento.

CAPITOLO VI
Le comunicazioni dell'INPS.


Sovente accade che l'INPS comunichi al pensionato un ricalcolo delle sue prestazioni pensionistiche.
Si tratta normalmente di comunicazioni indecifrabili, in cui si indica la somma che il pensionato dovrebbe restituire all'INPS, nonché la modalità di rimborso, normalmente in trattenute mensili. La frequenza di tali comunicazioni induce spesso il pensionato alla rassegnazione, ma non è l'atteggiamento migliore da assumere. A volte i conteggi sono giusti, e quindi non resta che rassegnarsi; tuttavia molto più spesso sono frutto di errori commessi dall'Ente previdenziale.
Per esempio si osservi che dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 15 del DL 78/2009, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Quindi, a partire dal gennaio 2010, l'INPS non potrà rimproverare al cittadino che presenti dichiarazione dei redditi di non avergli comunicato i suoi redditi, perchè non tocca a lui farlo! Inoltre si osservi anche che l'art. 13 comma 2 della L. 412/91 prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ciò significa, per esempio, che ogni comunicazione relativa ad omissioni informative di oltre un anno addietro, è da considerarsi errata, ed il rimborso non è dovuto.
Naturalmente si tratta solo di esempi pratici, ma data la possibilità che le comunicazioni INPS siano errate, è assolutamente opportuno, al loro arrivo, rivolgersi alla propria sezione U.I.C., per la valutazione della loro legittimità e la determinazione della più indicata posizione da assumere verso l'Istituto.
Ove si intenda contestare la comunicazione dell'INPS, sarà necessario rispettare alcuni tempi stabiliti dalla Legge. Per tale ragione, il miglior suggerimento possibile è quello di conservare anche la busta di invio della comunicazione, da cui risulta la data di arrivo presso l'interessato, e di rivolgersi immediatamente in Sezione, per evitare di superare i tempi entro i quali effettuare l'azione.

CAPITOLO VII
Verifiche e revisioni.


Sono momenti di ansia per ogni persona affetta da un qualunque handicap.
Purtroppo l'esperienza quotidiana ci dimostra quanto difficile sia ottenere una giusta valutazione dalle competenti commissioni e, per contro, quanto semplice sia vedersi privare di una provvidenza finora percepita.
Purtroppo però, sono situazioni che è ben difficile riuscire ad evitare.
La revisione è un controllo programmato, nel senso che sul verbale di accertamento della cecità compare la scritte “rivedibile al....”.
La rivedibilità viene disposta ogni volta che si presume che il non vedente possa variare la sua condizione sanitaria.
Accade, per esempio, quando l'interessato ha un forte deficit visivo riducibile chirurgicamente. In questo caso la Commissione ne dispone la rivedibilità, per valutare l'eventuale miglioramento dopo uno o due anni.
Un primo dato oggettivo è che il non vedente non è costretto automaticamente ad accettare spada di Damocle della revisione. Infatti contro un verbale di visita non condivisibile si può sempre e comunque inoltrare ricorso. E ciò accade non solo se la gravità della patologia è in realtà superiore a quanto diagnosticato dalla Commissione, ma anche se, per esempio, la Commissione ha correttamente valutato l'handicap ma ha erroneamente reputato rivedibile l'interessato.
Infatti, ogni qualvolta la patologia è in realtà insuscettibile di miglioramento, colui che ne è affetto potrà inoltrare ricorso contro quel verbale, per ottenere che venga corretto laddove prescrive la rivedibilità.
Se però non si intende contestare il diritto della Commissione di effettuare una visita di revisione, occorre badare bene a quanto segue.
Un paio di mesi prima della data prevista occorre iniziare ad attivarsi presso la segreteria della competente Commissione affinchè non le sfugga la chiamata. Infatti la legge consente all'INPS di sospendere l'erogazione delle prestazioni percepite, e ciò anche in caso di omessa convocazione a visita. Per evitare, o cercare di evitare, tale disguido a volte tragico, sarà bene cercare quindi di rispettare al massimo (e se possibile anche di anticipare un po') la data della visita.
Diverso discorso riguarda le verifiche.
La visita di verifica è predisposta a campione, senza un ben preciso criterio se non quello di smascherare eventuali falsi invalidi.
Non ci si potrà quasi mai opporre ad una visita di verifica straordinaria, ma è opportuno conoscere i diritti che spesso vengono violati in questi casi.
Il Decreto Ministeriale 2.8.2007, in adempimento di quanto stabilito dalla L.80/2006, dispone che il cieco assoluto sia esonerato da qualunque visita di controllo della permanenza del suo stato invalidante.
Ciò significa che qualunque chiamata a visita di verifica o revisione della cecità assoluta è radicalmente illegittima. Tuttavia, però, potremo solo tentare di evitarla, ma non sarà semplice.
Non appena giunge la lettera di convocazione, sarà necessario intanto fotocopiarla e conservare gelosamente la copia. Quindi si dovrà far pervenire alla segreteria della Commissione la documentazione attestante la propria cecità assoluta, accompagnata da una lettera in cui, citando il DM 2.8.2007, si chiede l'annullamento della convocazione.
Ove tale annullamento non intervenga per iscritto, sarà purtroppo necessario recarsi ugualmente a visita.
Infatti, ove non sia stata annullata la convocazione, la mancata presentazione a visita verrebbe considerata valida ragione per sospendere il pagamento delle provvidenze, problema risolvibile solo nelle Aule giudiziarie.
Se, quindi, si è costretti a recarsi ugualmente a visita, sarà opportuno portare con sé copia della lettera e della documentazione consegnata alla segreteria, e ribadire al Presidente della Commissione il proprio disappunto e la richiesta di annullamento della convocazione a visita.
Ma, sia che si tratti di revisione sia che si tratti di verifica, le sorprese negative non finiscono qui.
Un malcostume purtroppo inevitabile fa si che, dal mese in cui si effettua la visita di verifica o revisione, o tutt'al più dal mese successivo, spesso venga sospesa l'erogazione delle prestazioni percepite.
E' naturalmente scandaloso, ma purtroppo accade con preoccupante frequenza.
A volte il pagamento non riprende neanche all'arrivo del verbale di conferma.
In questi casi è sempre opportuno rivolgersi alla propria Sezione U.I.C., che saprà come impostare l'iter, che qui di seguito si riassume.
Intanto, è opportuno conservare sempre gli estratti conto bancari o postali, o anche i cedolini mensili postali, su cui risulta l'importo della prestazione percepita. Insieme a tali documenti andrà conservato anche il provvedimento concessorio, sia che si tratti di un decreto prefettizio, di una determina comunale o di una comunicazione INPS.
Con tali documenti, all'occorrenza, sarà possibile dimostrare la tipologia, l'importo della prestazione percepita ed il mese fino al quale è stata regolarmente incassata.
Se arriva la lettera di convocazione a visita di verifica o revisione, occorre fotocopiarla per dimostrare di essere stati convocati.
Quindi, se avviene la sospensione dell'erogazione della prestazione percepita, nel caso in cui il verbale non sia ancora arrivato al proprio domicilio converrà inoltrare ricorso giudiziario allegando tutta la suddetta documentazione. In questo modo, se successivamente perviene il verbale di conferma della prestazione, il giudizio sarà abbandonato; se però il verbale è stato smarrito, oppure perviene ma è negativo, il giudizio sarà già stato legittimamente instaurato e quindi si risparmierà molto tempo.
Se, perdurando la sospensione del pagamento, perviene un verbale di conferma, è possibile inoltrare un ricorso per ingiunzione di pagamento, che consentirà di avere la certezza di ottenere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, nell'arco di qualche mese.
Avv. Stefano Russo
Studio Legale Avv. Stefano Russo Via Sorcinelli, 34 Taranto Tel. 099 7350852



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Ultimo Aggiornamento Novembre 2011.
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